Art. 31.
(Sostegno e adozione a distanza).

      1. Ai fini della presente legge, per sostegno e adozione a distanza si intende ogni atto di aiuto economicamente apprezzabile di minori residenti in Paesi in ritardo di sviluppo, rivolto al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei minori stessi nei Paesi d'origine. Tali atti devono favorire un vincolo di conoscenza e di relazione affettiva tra i soggetti interessati.
      2. I soggetti di cui all'articolo 24, che svolgono attività di sostegno e adozione a distanza secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, in appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale, e beneficiano di agevolazioni fiscali ed esenzioni dai tassi di importazione,

 

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stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.
      3. Negli albi di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:

          a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

          b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di sostegno o adozione a distanza, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;

          c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

          d) possono dimostrare di avere svolto attività di sostegno o adozione a distanza negli ultimi due anni;

          e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;

          f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori.

      4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre ad incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi partner, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.